Il bilinguismo in Alto Adige

 

Grazie al "Pacchetto", il provvedimento elaborato per dirimere la questione dell'autonomia politica e linguistica dell'Alto Adige, la lingua tedesca è parificata a quella italiana (art.99 dello Statuto di Autonomia).

Ogni cittadino ha diritto di utilizzare la propria lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con gli uffici giudiziari e con quelli tributari.

Gli organi giudiziari hanno pertanto l'obbligo di adeguarsi negli atti dell'ufficio e nelle comunicazioni alla lingua (che se non è indicata viene presunta) del cittadino. Le disposizioni di attuazione di questi principi sono state adottate con Decreto del Presidente della Repubblica dd. 15.07.1988, n. 574. Tali norme sono state successivamente modificate con il D.Lgs. 283/2001 e da ultimo con il D.Lgs.124/2005. (Tratto dal sito dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Bolzano). Ma cosa significa in concreto? Di seguito i principali effetti nel processo civile e nel processo penale.

Nel processo civile ....

  •  Chiunque riceva la notifica di un atto o documento può, entro 15 giorni dalla data della notificazione, richiedere la traduzione nell’altra lingua
  • Chi inizia una causa può scegliere la lingua che preferisce
  • I testimoni vengono infatti sentiti nella lingua da essi prescelta e anche la verbalizzazione avviene in tale lingua
  • Quando due parti del processo usano lingue diverse (italiana o tedesca) il processo è bilingue. Ogni parte usa la propria lingua, senza obbligo di traduzione
  • La violazione delle norme relative all’uso della lingua nel processo civile è causa di nullità rilevabile d’ufficio di tutti gli atti redatti nella lingua diversa.

Nel processo penale...

  • Vi è l'obbligo di richiedere la lingua materna dell'indagato-imputato, che detterà la lingua usata nel processo penale. La lingua materna dovrà essere usata anche in tutti gli atti successivi.
  • Tutti gli atti già formati in lingua diversa devono essere tradotti se devono essere messi a disposizione dell’indagato.
  • L’imputato può rendere l’esame nella propria lingua materna anche se diversa da quella del processo, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo
  • La nullità derivante dalla mancata traduzione degli atti quando prevista è relativa (cioè deve essere eccepita entro un determinato termine) e comporta unicamente l’obbligo di traduzione senza però che il procedimento debba regredire fino al punto in cui la violazione è stata commessa.